MANUALE PER VIP
Rubrica a cura di Augusto Cavadi

Augusto Cavadi, Manuale per Vip
«Eh, no! Mi dispiace. Se vi siete incuriositi a questa nuova rubrica perché immaginate che parli di questo o quel Vip (dall'inglese "very important person"), rimarrete delusi. Niente pettegolezzi, indiscrezioni, dicerie: l'ottanta per cento della carta stampata e delle televisioni ne è già zeppa! Ho voluto scegliere questa sigla, invece, come abbreviazione di "Vivere in pienezza"...»
Dal post introduttivo ►
CENETTE FILOSOFICHE PER NON... FILOSOFI
(DI PROFESSIONE)
Rubrica a cura di Augusto Cavadi

Augusto Cavadi, Cenette Filosofiche
Nel 2003 alcuni partecipanti abituali alle “Vacanze filosofiche” estive¹, e residenti nella stessa città (Palermo), abbiamo esternato il desiderio di incontrarci anche nel corso dell’anno, tra un’estate e l’altra. Da qui l’idea di una cenetta quindicinale presso lo studio legale di uno di noi, Pietro Spalla, che si sarebbe incaricato di far trovare un po’ di prodotti da forno e qualche bevanda. Appuntamento alle ore 20:00 (in martedì alterni) per accogliersi a vicenda e mangiucchiare ciò che si trova sulla tavola: dalle 20:30 alle 22:00, poi, lo svolgimento dell’incontro.

La metodologia che abbiamo adottato è molto semplice: chiunque del gruppo propone un testo che si presti ad essere letto in chiave di filosofia-in-pratica (dunque non solo un classico del pensiero filosofico, ma anche un romanzo o un trattato di psicologia, un saggio di astrofisica o di botanica) e, se la maggioranza lo accetta, diventa nelle settimane successive il testo-base delle conversazioni. In esse non sono graditi gli approfondimenti eruditi (tipici dei seminari universitari) perché si vorrebbe dare spazio alle riflessioni personali, alle risonanze esistenziali e alle incidenze sociopolitiche, suggerite dal testo adottato. Uniche condizioni per la partecipazione: aver letto le pagine del libro che il gruppo si assegna di volta in volta per la riunione successiva (se non si fosse riusciti a farlo in tempo, si è pregati di assistere in silenzio) e intervenire evitando i toni polemici nei confronti dei presenti che abbiano espresso convinzioni, esperienze, ipotesi interpretative differenti dalle proprie².

La pandemia del Covid-19 ha costretto la piccola comunità di ricerca filosofica a sospendere gli incontri in presenza e a sostituirli con sessione in video-conferenza: certamente una riduzione della qualità delle relazioni fra i partecipanti, ma anche l’apertura di possibilità sino a quel momento inesplorate. Così amiche e amici di varie regioni italiane si sono collegati via internet e questa modalità di interazione ha finito col sostituire del tutto le cenette in presenza. Ci si vede direttamente alle 20:30 collegandosi mediante un link che Pietro Spalla trasmette a chiunque faccia richiesta di essere incluso nell’apposita mailing list (spalla.pietro@gmail.com).

La mailing list è diventata, sempre più, un luogo di scambi tra una cenetta e la successiva: scambi di opinioni, di commenti, di suggerimenti bibliografici, di battute umoristiche, di informazioni su eventi culturali... In questa molteplicità di interventi occasionali, non ne mancano alcuni meno estemporanei, di una certa consistenza e di un certo rilievo, che probabilmente meritano di non essere seppelliti nelle ondate di e-mail che si accavallano di giorno in giorno (talora di ora in ora).

Da qui l’idea di aprire in questo blog – www.filosofiaperlavita.it – un’apposita rubrica – “Cenette filosofiche per non... filosofi (di professione)” – che metta a disposizione, per un lasso di tempo più lungo e soprattutto per un pubblico potenzialmente più ampio, i contributi che i sostenitori finanziari della rubrica riterranno opportuno segnalare³.

Augusto Cavadi


¹ Cfr. https://vacanze.filosofiche.it
² Cfr. “Cenette filosofiche” in A. Cavadi, Mosaici di saggezze. Filosofia come nuova antichissima spiritualità, Diogene Multimedia, Bologna 2016, pp. 282-284.
³ Attualmente i rimborsi delle spese di gestione di questa rubrica sono sostenuti da Caccamo A., Cavadi A., Chiesa L., Cillari E., D’Angelo G., D’Asaro M., Di Falco R., Enia A., Federici G., Galanti M., Gulì A., Leone R., Oddo G., Palazzotto A., Paterni M., Randazzo N., Reddet C., Salvo C., Spalla P., Spalla V., Santagati G., Ugdulena G., Vergani B., Vindigni E. Chi desiderasse aggiungersi al numero dei sostenitori può contattarmi alla e-mail a.cavadi@libero.it

4 settembre 2021

Rischi e benefici del Green Pass. Perché dovremmo auspicare un obbligo vaccinale puro

• Giorgio Gagliano •

Come riferito nel post precedente, sia la “Settimana estiva per non... filosofi” (di professione) che il “Seminario nazionale di aggiornamento professionale per consulenti filosofici” sono stati incentrati sulla tematica della sofferenza. Inevitabile, in entrambe le occasioni, il riferimento all’attuale pandemia del Covid-19. Su alcuni aspetti della questione riceviamo, e volentieri pubblichiamo, questo intervento del giovane filosofo palermitano Giorgio Gagliano. Sarebbe interessante che molti lettori inviassero il proprio punto di vista argomentato. (Augusto Cavadi)


Filosofia per la vita - Green Pass


Rischi e benefici del Green Pass.
Perché dovremmo auspicare un obbligo vaccinale puro


Sulla pandemia e sui vaccini anti-Covid-19 è stato detto e scritto molto, anzi troppo; e come spesso accade, a dire troppo si rischia facilmente di dire male.
Forse, i nostri ragionamenti sarebbero stati qualitativamente migliori se avessimo distinto in modo più netto il vaccino in sé (in quanto prodotto della tecnica) dai discorsi e dalle politiche concernenti la vaccinazione.
Uno dei problemi principali del dibattito attuale è che queste sfere, pur essendo differenti, vengono continuamente confuse. Da un punto di vista concreto, questa distinzione apparentemente astratta tra “il vaccino in sé” e i “discorsi intorno al vaccino” implica che si possa essere favorevoli alla vaccinazione, pur nutrendo dei dubbi in merito alle politiche implementate.
Sul vaccino in sé dirò poco o nulla, circoscrivendo l’analisi ai discorsi e alle politiche a esso inerenti.¹
Tale analisi si strutturerà attorno a due momenti fondamentali, variamente disposti e intrecciati. Il primo consiste nel tentativo di rintracciare rischi e benefici del Green Pass; nel secondo, si passeranno in rassegna le alternative alla certificazione verde, rilevando vantaggi e criticità dell’obbligo vaccinale.

Partiamo dall’obbligo vaccinale. Nell’art. 32 della Costituzione italiana, al comma 2, si legge che lo Stato non è impedito a imporre un trattamento sanitario obbligatorio, purché ciò avvenga per disposizione di legge:

«Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge».

La formulazione del dettato costituzionale mediante una duplice negazione (“nessuno… se non”) costituisce un chiaro segnale linguistico del fatto che obbligare i cittadini a un trattamento sanitario non sia scelta da compiersi a cuor leggero. Nondimeno, l’art. 32 stabilisce come, a determinate condizioni,² essa possa diventare senz’altro legittima – prova ne sia che in Italia esistono già numerosi vaccini obbligatori (anti-tetanica, anti-poliomielitica etc.).
Tuttavia, allo stato attuale non esiste una legge che disponga esplicitamente l’obbligo generalizzato al vaccino anti-Covid. Eppure, l’articolo 32 della Costituzione sembra affermare che lo Stato possa imporre un trattamento sanitario se e solo se esiste una legge specifica al riguardo. Se ne potrebbe trarre la conclusione che l’imposizione “tra le righe” del vaccino anti-Covid non costituisca una soluzione del tutto valida, sia pure su un piano eminentemente formale.
A tale osservazione si potrebbe obiettare che è pur sempre lo Stato che, mediante la decretazione di urgenza – peraltro prevista dall’art. 77 della Costituzione – dispone un obbligo indiretto alla vaccinazione; pertanto, l’art. 32 sarebbe rispettato anche nella fattispecie del Green Pass obbligatorio, laddove si ammettesse un’interpretazione lata o estensiva della locuzione “per disposizione di legge” presente nel medesimo articolo. Questa soluzione sembra plausibile, ma suona lievemente sofistica e pertanto pare inadatta a dirimere in modo definitivo la questione.
La seconda obiezione che si potrebbe sollevare dinanzi all’introduzione di un obbligo vaccinale tout court rileva una differenza tra i vaccini attualmente obbligatori in Italia³ e i vaccini anti-Covid-19, i quali sarebbero dei sieri sperimentali.⁴ Ciò varrebbe in particolar modo per i vaccini a mRNA, in quanto si avvalgono di una tecnologia inedita.
Il quadro è complesso. Nondimeno, a titolo puramente indicativo vanno compiute tre osservazioni – le prime due di carattere generale, l’altra più specifica.
In primo luogo, non sembra superfluo rammentare il celebre principio, noto anche al senso comune: “prevenire è meglio che curare”. Il vaccino costituisce uno dei più potenti strumenti conosciuti di medicina preventiva; la sua utilità sembra dunque non solo evidente, ma incommensurabile rispetto a quella di qualsiasi cura.
In secondo luogo, in tema di vaccinazioni oggi abbiamo alle spalle un’esperienza plurisecolare;⁵ le attuali procedure di approvazione e farmacovigilanza appaiono quanto mai rodate e rigorose. Per una tale ragione, anche qualora di vaccino “sperimentale” effettivamente si trattasse, un siero prodotto nel 2021 rimarrebbe con ogni probabilità nettamente più sicuro rispetto a un vaccino testato per anni nel 1800.⁶
In terza istanza, va ricordato come i primi studi sull’mRNA sintetico risalgano non già (come comunemente si crede) al 2020, bensì agli anni ’90 del secolo scorso; fin dal 2005 i ricercatori avevano scoperto come inibire la reazione immunitaria problematica.⁷ Dunque, se per un verso si tratta della prima somministrazione su larga scala di vaccini a mRNA, non sembra esatto asserire che essi costituiscano una novità assoluta.

Ma lasciamo da parte le questioni relative al vaccino in sé (le quali trascendono ampiamente le capacità del nostro discorso) per tornare alle politiche.
L’obiezione più frequente all’obbligo vaccinale – risalente addirittura al movimento antivaccinista del XIX secolo – consiste nella tesi che tale imposizione costituisca una grave violazione della libertà individuale. Tale ragionamento si basa però su un errore teoretico, consistente nella confusione della sfera etico-giuridica con quella ontologico-morale.
Infatti, da un punto di vista metafisico e morale potrebbe ancora essere ammissibile la tesi di un’assoluta libertà di autodeterminazione, secondo la quale ognuno di noi nasce libero di fare del bene o del male. Ma sul piano del diritto, la libertà di uno finisce necessariamente dove inizia la libertà dell’altro. La libertà sancita dal diritto non può configurarsi mai come libertà di indifferenza (intesa come “libertà di fare ciò che voglio”), in quanto essa viene sempre contemperata dagli altri valori e ha per scopo il bene comune.
Lo Stato non può tutelare “libertà” che possano in linea di principio ledere la sicurezza pubblica; altrimenti – portando alle estreme conseguenze il medesimo ragionamento – bisognerebbe ammettere la libertà di rubare, frodare e uccidere. Pertanto, la concezione no-Vax costituisce un radicale fraintendimento della nozione di libertà.⁸
Nondimeno, riconoscere l’obbligo vaccinale come una misura eticamente e giuridicamente legittima non equivale ad affermare che sia bella o gradevole. Al contrario, dato che la forza delle ragioni è cosa più elevata rispetto alle ragioni della forza, l’adesione spontanea sarebbe stata preferibile alla coercizione – quantomeno in linea teorica.
In tal senso, non solo il Green Pass, ma finanche l’obbligo vaccinale costituirebbe il segnale di un certo fallimento sul piano della comunicazione scientifica e politica. In altri termini, né lo Stato né gli esperti né i media avrebbero saputo rispondere in modo adeguato al bisogno di sincerità e chiarezza manifestato dai cittadini. Le Istituzioni hanno assunto perlopiù un atteggiamento paternalistico; gli scienziati hanno favorito una regressione culturale al principio di autorità, foraggiando un certo divismo; il quarto potere ha cavalcato l’onda delle emozioni e in particolar modo della paura, spettacolarizzando la pandemia e degradando la scienza a ideologia da dare in pasto alle masse.⁹
Ma per quanto possa apparire spiacevole da un punto di vista est-etico, è del tutto comprensibile che lo Stato stia optando per la strada coercitiva. Non si possono non considerare con la dovuta attenzione i rischi insiti in un rallentamento della campagna vaccinale – in primis un maggior numero di vittime e la famigerata saturazione delle terapie intensive; in secundis nuove restrizioni o lockdown, i quali avrebbero un esito devastante per le nostre vite e per le nostre tasche. Così, se da un lato lo Stato sta obbligando al vaccino, dall’altro si può dire che, in un certo senso, sia obbligato ad obbligare. Se infatti non vi fosse stata una forte opposizione ideologica – generata da una dilagante disinformazione – è plausibile che l’obbligo non sarebbe divenuto necessario.
Una volta che si opta per la via coercitiva, esistono sostanzialmente due possibilità:
• obbligo diretto;
• obbligo indiretto (mediante pressioni sociali, incentivi, sanzioni, certificazioni et similia).
Evidentemente, l’obbligo di Green Pass rientra nella seconda fattispecie. Esso appare caratterizzato sia da vantaggi che svantaggi: prendiamone in considerazione alcuni. Innanzitutto, l’obbligo indiretto alla vaccinazione sembra consistere in una sorta di compromesso tra l’obbligo puro e l’arbitrio totale – un obbligo senza obbligo, se si ha il gusto delle espressioni paradossali. Infatti, in quanto la legge non costringe esplicitamente alla vaccinazione, non si può parlare di obbligo in senso proprio; ma dal momento che il Green Pass costituisce un requisito essenziale per accedere a numerosi servizi e attività, de facto assume forza di obbligo.
Interpretata positivamente, tale “via mediana” avrebbe lo scopo precipuo di evitare l’acuirsi del contrasto sociale. In effetti, non è improbabile che una consistente fetta della popolazione si opporrebbe maggiormente a un obbligo diretto, percependolo come una misura troppo forte.

Filosofia per la vita - Vaccino Covid-19

Relativamente alla libertà di opzione, il Green Pass lascia aperto qualche spiraglio. La necessità di privilegiare la tutela della salute pubblica rispetto alla libertà individuale non ha condotto a trascurare totalmente quest’ultima: qualora un cittadino rifiutasse radicalmente il vaccino, potrebbe ancora ottenere il Green Pass guarendo dal Covid oppure risultando negativo al tampone. Indubbiamente, il costo di quest’ultimo e la scomodità insita nel doverlo effettuare con frequenza costituiscono un netto disincentivo a percorre tale via.¹⁰ Ma nel caso dell'obbligo tout court, questa piccola possibilità di scelta non potrebbe sussistere.
Last but not least, troviamo una ragione di ordine pragmatico: quand’anche vi fosse un obbligo diretto, lo Stato non potrebbe prelevare i cittadini restii per inoculare loro il vaccino con la forza (per motivi etici e giuridici).¹¹ In un regime democratico, l’obbligo diretto si risolve sempre in un obbligo indiretto: concretamente, lo Stato non può obbligare una persona a ricevere un trattamento sanitario se non attraverso incentivi e/o sanzioni. Pertanto, anche se si istituisse un obbligo vaccinale esplicito, il Green Pass ne costituirebbe plausibilmente la conseguenza pratica.
Per evitare forme di unilateralità, a questo punto dobbiamo rilevare le criticità dell’obbligo indiretto.
Avverto che in questa sede non approfondirò la tematica del tracciamento. A coloro che paventano una torsione del certificato verde quale strumento di controllo capillare dei cittadini, mi limiterò semplicemente a ricordare che siamo già tracciati continuamente mediante i nostri cellulari e i dispositivi elettronici. Per di più, mentre nel caso dei cosiddetti cookies di profilazione o di terze parti il tracciamento viene compiuto da parte di soggetti privati non sempre facilmente identificabili (e ad ogni modo per mere finalità commerciali), nella fattispecie del Green Pass a tracciare sarebbe unicamente lo Stato, in modo temporaneo e per finalità strettamente limitate alla tutela della salute pubblica. Certo, può risultare poco piacevole che lo Stato venga a conoscenza di molti dei nostri spostamenti; ma da questo punto di vista, il certificato verde non costituisce che un tassello (e neanche il più significativo) di un fenomeno assai più vasto, denominato da Foucault panoptismo.¹²
Fatta questa premessa, possiamo focalizzare la nostra attenzione sui difetti del Green Pass.
Rispetto all’obbligo tout court, sul piano morale esso sembra meno schietto nei confronti dei cittadini; ma soprattutto, esso riserva minori garanzie sul piano giuridico. Difatti, una legge che sancisse inequivocabilmente l’obbligo vaccinale implicherebbe una netta assunzione di responsabilità da parte dello Stato. Con l’obbligo diretto, la Repubblica tutelerebbe il diritto di indennizzo di chi avesse subito danni irreversibili a causa della vaccinazione (ai sensi della legge n. 210 del 25 febbraio 1992); con l’obbligo indiretto, invece, tale possibilità non sussiste – o sussiste in modo molto più ambiguo.¹³
Se fosse introdotto un obbligo vaccinale generalizzato, il Green Pass potrebbe diventare superfluo oppure trasformarsi in un mero strumento operativo. D’altra parte, fintantoché l’obbligo non sarà stabilito, il certificato verde continuerà de facto a obbligarci alla vaccinazione – senza che dal canto suo lo Stato si faccia pienamente carico dei relativi oneri.
L’obbligazione giuridica implica un rapporto etico, ovvero consta di un patto ove il soggetto obbligato viene vincolato a compiere una determinata azione, e però il soggetto obbligante deve assumersi la responsabilità delle conseguenze dell’azione stessa. Stando così le cose, nell’obbligo vaccinale indiretto la bilancia sembra pendere un po’ troppo dalla parte delle Istituzioni.¹⁴
D’altra parte, se lo Stato costringesse tutti i cittadini alla vaccinazione, in virtù della sopracitata legge del ’92 diventerebbe plausibile un aumento dei contenziosi per risarcimento, il che non solo appesantirebbe ulteriormente il nostro sistema, ma potrebbe comportare per le Istituzioni il rischio di un esborso economico sensibilmente superiore – il tutto a carico dei contribuenti. Ma se il vaccino è così sicuro come garantiscono tanto la comunità scientifica quanto le autorità politiche, la via dell’obbligo dovrebbe essere intrapresa senza troppe remore.
Quantunque l’interesse generale debba prevalere su quello dei singoli, nell’ottica di un superiore equilibrio tra le parti e di una maggiore uniformità e chiarezza giuridica sembra dunque auspicabile l’introduzione di un obbligo vaccinale puro per tutti.¹⁵ Se al contrario si prediligesse nuovamente una strada gradualistica, allargando l’obbligo soltanto alle categorie sovraesposte al contagio (sulla falsariga di quanto già avvenuto per il personale sanitario)¹⁶, si rischierebbe di generare delle situazioni paradossali e pericolosamente eterogenee.
A questo punto, possiamo soffermarci su un altro aspetto centrale di tutta la questione. Molti hanno compiuto un’analogia tra il Green Pass e la tessera di partito nei regimi totalitari. Tale parallelismo sembra però del tutto fuorviante se si prendono in considerazione le finalità dei rispettivi provvedimenti. La discriminazione degli ebrei era dovuta a una questione razziale e “ontologica”, trascendente il diritto positivo e in quanto tale insuperabile; inoltre, essa era finalizzata in ultima istanza alla mortificazione e alla distruzione della vita stessa dei soggetti discriminati. La “discriminazione” operata attraverso il Green Pass, invece, non solo viene superata nel momento in cui un soggetto riceve la vaccinazione, ma ha la sua ragion d’essere nella tutela della salute pubblica e in quanto tale è finalizzata al diritto alla vita, valore fondamentale riconosciuto dalla Costituzione.
Tuttavia, dal momento che si tratta di un paragone diffuso, non sembra saggio limitarsi a liquidarlo con sufficienza o disprezzo, bensì bisogna sottoporlo al vaglio dell’analisi critica.
Per cercare di capire se il Green Pass sia ingiustamente discriminatorio, tentiamo di applicare la cosiddetta regola aurea della giustizia; essa afferma che “la giustizia consiste nel trattare gli eguali come eguali e gl’ineguali come ineguali”. In relazione alla tutela della salute pubblica, vaccinati e non vaccinati non versano nelle medesime condizioni: sembra ormai corroborato che un vaccinato abbia probabilità nettamente minori di contagiare ma soprattutto di essere contagiato (o quantomeno di contrarre la malattia in forme severe).¹⁷ Ma allora, in termini di rischio per la salute pubblica, vaccinati e non vaccinati non sono uguali. Ne consegue che, secondo quanto stabilisce la regola aurea, non solo non risulterebbe ingiusto trattare i non vaccinati come ineguali, ma al contrario sarebbe ingiusto trattarli come eguali.
Tuttavia, il comma 2 dell’articolo 3 della Costituzione italiana afferma che:

«È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Pertanto, il Green Pass sarebbe una soluzione priva di rischi se e solo se tutti i cittadini se lo procurassero; ma se una fetta della popolazione si ostinasse a non farlo, esso potrebbe far sorgere problemi giuridici, etici e psicosociali. Infatti, in quest’ultimo caso esso non favorirebbe “l’effettiva partecipazione di tutti” alla vita del Paese e pertanto parrebbe porsi in contrasto con l’art. 3 – il quale peraltro non si limita ad asserire l’uguaglianza sostanziale tra i cittadini, ma sottolinea come sia compito inderogabile dello Stato rimuovere tutto ciò che in linea di principio potrebbe intaccarla.
D’altra parte, la limitazione della libertà di movimento dei soggetti non vaccinati sembra coerente con l’art. 16 della Costituzione (comma 1), il quale stabilisce che la libertà di movimento possa essere limitata per ragioni di sanità o di sicurezza:

«Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche».

Ciononostante, la legittimità di questa specifica forma di “discriminazione” non implica che la discriminazione di per sé sia auspicabile in una società democratica.¹⁸
Anche da questo punto di vista, l’obbligo vaccinale diretto sembra preferibile al Green Pass: alla pari di quest’ultimo (se non di più) garantirebbe la sicurezza pubblica, ma a differenza di esso eviterebbe a priori qualsiasi rischio di segregazione, tutelando maggiormente l’uguaglianza sostanziale fra i cittadini. L’unico difetto dell’obbligo puro rispetto al Green Pass sembra consistere in una minore libertà di opzione; ma quella sancita dalla certificazione verde appare talmente esigua da non poter intaccare il quadro appena delineato.
La questione è delicata. Ma se sul Green Pass in sé possono sussistere pareri contrastanti, meno discutibile sembra la presenza di una degenerazione comunicativa nella società italiana, concomitante a una radicale ideologizzazione delle opinioni.
La pandemia è diventata il nuovo pretesto per l’eterno teatro delle opposizioni politiche. Pertanto, anziché sciorinare stupidamente i luoghi comuni pro o no-Vax, dovremmo chiederci perché la nostra società stia manifestando tutto questo bisogno di dividersi in fazioni – ciascuna smaniosa di rintracciare il proprio capro espiatorio, di condurre la propria caccia alle streghe.
Tra gli effetti collaterali del Green Pass, possiamo annoverare il fatto che la maggior parte delle persone si stia vaccinando per mero conformismo e timore dell’esclusione sociale e politica; si tratta di un’adesione puramente esteriore, dovuta perlopiù al bisogno psicologico di sentirsi accettati. Ma una società fondata sul consenso esteriore non può andare lontano.
Fini giusti esigono mezzi (almeno) moralmente decenti. Al di là dell’efficacia pratica – che rimane sicuramente uno dei criteri basilari della scelta politica – bisogna capire quali valori vogliamo alimentare mediante le nostre parole e le nostre scelte: la fiducia e il dialogo reciproco tra società civile e Istituzioni oppure la cieca obbedienza; il moralismo puramente esteriore e farisaico oppure la costruzione  di un’autentica, solidale etica comunitaria; la ricerca di soluzioni inclusive oppure la creazione (sempre poco giustificabile) di classi di emarginati.


Giorgio Gagliano



¹ Non mi occuperò del discorso economico; non già perché non lo ritenga importante (taluni aspetti della società pandemica risultano parzialmente inintelligibili se astratti dal sistema capitalistico), bensì per evitare qualsiasi forma di riduzionismo economicistico.
Uno dei problemi della nostra società risiede nella tendenza a credere che tutto sia riducibile, in ultima istanza, a una questione di soldi. Se assolutizzata, tale prospettiva rischia di oscurare fattori come minimo altrettanto rilevanti.
²
Nella fattispecie dei vaccini anti-Covid, sembra facile rintracciare tale condizione nello stato di emergenza.
La discussione circa l’obbligo vaccinale dovrebbe dunque collassare sull’analisi dello stato di emergenza, la quale però non sarà oggetto di questo articolo. Qui basti l’osservazione che, dal punto di vista formale e sostanziale, la legittimità dello stato di emergenza pare difficilmente discutibile.
³
Ai sensi del Decreto legge del 7 giugno 2017, n. 73 Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, modificato dalla Legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119.
Tale etichetta pare alquanto obsoleta se rivolta al siero prodotto da Pfizer e BioNTech – il quale ha ricevuto l’approvazione definitiva da parte della Food and Drugs Administration (FDA) per i soggetti da 16 anni in su.
The Origin of the vaccine inoculation di E. Jenner è del 1801; ma la pratica della variolizzazione risale a tempi assai più remoti.
In merito alla sicurezza del vaccino Pfizer/BioNTech, si consideri l’autorevole studio condotto in Israele dal Clalit Research Institute in collaborazione con la Harvard University, ove sono stati comparati nel brevemedio termine gli eventi avversi di soggetti vaccinati e non vaccinati, integrando gli studi clinici di fase 3 con i dati di oltre due milioni di persone. Il Direttore del Clalit, Prof. Ran Balicer, ha affermato in proposito: “These results show convincingly this mRNA vaccine is very safe and that the alternative of ‘natural’ morbidity caused by the coronavirus puts a person at significant, higher and much more common risk of serious adverse events”. Cfr. Largest real-world study of Covid-19 vaccine safety published by Israel’s Clalit Research Institute in The New England Journal of Medicine (clalitresearch.org.) e Safety of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Setting (nejm.org).
Si ha una “risposta immunitaria problematica” quando l’mRNA sintetico viene percepito dall’organismo come estraneo e dunque rigettato subito. Cfr. La tecnologia a mRNA, dopo la COVID-19 (focus.it).
A tal proposito, si consideri quello che Popper chiama paradosso della libertà: una libertà intesa come assenza totale di obblighi e limiti si risolverebbe nel suo opposto, in quanto consentirebbe ai “prepotenti” di asservire e tiranneggiare i “mansueti” (cfr. Karl Popper, La società aperta e i suoi nemici, Armando Editore 2003, vol. 1, note al cap. VII, p. 736).
Secondo alcuni, il popolo in quanto tale non sarebbe in grado di comprendere il metodo scientifico; pertanto la scienza, per essere intesa dai più, dev’essere degradata a ideologia. In modo simile, in altri contesti il popolo veniva giudicato incapace di filosofia, sicché lo si educava dogmaticamente mediante la religione, intesa come blando surrogato delle verità di ragione.
Codesto elitismo paternalista – mosso dalla volontà di mantenere inalterato lo status-quo – si configura come una forma viziosa di profezia che si auto-avvera: sostenendo la minorità del popolo e scoraggiando qualsiasi azione che possa elevarne la condizione intellettuale, costringe le masse in una condizione di subalternità.
¹⁰
Secondo Sabino Cassese, è comprensibile che lo Stato scoraggi alla strada dei continui tamponi, dal momento che il comportamento di chi sceglie di non vaccinarsi “non è comunque conforme a quei doveri di solidarietà sociale che sono previsti dalla Costituzione, perché, se non si raggiunge un’immunità ampia, non si riescono a proteggere le persone che non possono vaccinarsi”. L’eminente giurista ha commentato positivamente il Green Pass, interpretandolo nell’ottica della progressività e della proporzionalità (cfr. l’intervista pubblicata il 26/07/2021 su Il Messaggero).
¹¹
A tal proposito, si consideri ancora il comma 2 dell’art. 32 della Costituzione: “La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
¹²
Il Panoptikon (dal greco pan, “tutto”, e optikòn, “riguardante la vista”) è un carcere ideato alla fine del XVIII sec. da J. Bentham, padre dell’utilitarismo filosofico. Egli aveva progettato una prigione ove ogni detenuto potesse essere spiato costantemente da un unico sorvegliante, senza peraltro averne la certezza (“far sì che la sorveglianza sia permanente nei suoi effetti, anche se è discontinua nella sua azione”; cfr. Sorvegliare e punire, p. 219, op.cit.).
Il Panoptikon non venne mai realizzato fisicamente, ma per Foucault costituisce una delle cifre fondamentali per penetrare le forme della società contemporanea. Per il filosofo francese, non è casuale che – simultaneamente all’affermazione della scienza moderna e delle dottrine liberal-liberiste – in Occidente siano sorti dispositivi sociali di controllo disciplinare (la clinica, la prigione, la scuola).
La capillarità e l’ubiquità del panoptismo fanno sì che l’analisi non possa più essere svolta nei termini delle macrostrutture marxiane, bensì nel quadro di una microfisica del potere.
Se nel ’47 Horkheimer e Adorno avevano colto una dialettica dell’illuminismo (il quale si risolse nel suo contrario, abbassando la scienza a ideologia), nel ’75 Foucault evidenziò la dialettica immanente al liberalismo, donde scaturisce il volto leviatanico della disciplina.
¹³
Per questa ragione, proprio i no-Vax e i “dubbiosi” dovrebbero preferire l’obbligo puro.
¹⁴
Ciò è diretta conseguenza della dottrina della ragion di Stato: se gli interessi supremi sono quelli dello Stato, in caso di conflitto con quelli del singolo sono questi ultimi a dover essere sacrificati.
¹⁵
In questa sede, il limite minimo d’età degli eventuali soggetti obbligati non sarà preso in esame.
¹⁶
Ai sensi del decreto legge del 1° aprile 2021 n. 44, convertito nella legge n. 76 del 28 maggio 2021.
¹⁷
Come è stato spesso osservato, questo implica che, se tutti coloro che possono si vaccinassero, la protezione di tutti risulterebbe più forte della protezione di ciascuno (in virtù del noto principio dell’immunità di comunità). Ciò confuta l’idea no-Vax che il vaccino non possa essere imposto in quanto proteggerebbe solo il singolo; sembra al contrario evidente che la vaccinazione si configuri come un atto di protezione reciproca. Inoltre, quand’anche fosse solo il cittadino non vaccinato ad ammalarsi, il danno non sarebbe unicamente del singolo, ma anche della collettività (cfr. in proposito l’art. 32 della Costituzione e la sentenza n. 5 del 2018 della Corte Costituzionale).
¹⁸
A eccezion fatta per la cosiddetta discriminazione positiva (ovvero quella volta a favorire le categorie svantaggiate), la quale risulta imprescindibile per il conseguimento dell’uguaglianza sostanziale.
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